in Diritto Del Risparmio, 2023, (ISSN 2704 - 6184), Nota a Cass. Civ., Sez. I, 14 aprile 2023, n. 10024
La sentenza, oggetto della presente nota, afferma che, in caso di conto corrente cointestato vige la regola dell’efficacia pro quota dell’eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali, la quale non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest’ultimo.
1. Vicenda processuale
Le cointestatarie di un conto corrente bancario, proponevano distinti ricorsi per cassazione, successivamente riuniti, avverso la sentenza n. 1430/2018 della Corte d’Appello di Brescia, che aveva ritenuto lecite le operazioni di prelievo poste in essere dalla banca (quali il trasferimento di poste attive da un conto deposito a un conto corrente e lo smobilizzo unilaterale di fondi obbligazionari e dossier titoli) a titolo di compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, poneva l’operatività delle disposizioni codicistiche (in specie, l’art. 1854 c.c. secondo cui “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”) che consentono la compensazione fra il saldo attivo del conto corrente bancario cointestato e il debito del cointestatario derivante da un altro e diverso rapporto con l’intermediario, in ragione del regime della solidarietà (attiva e passiva) vigente fra la banca e i cointestatari.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10024/2023, accoglieva le domande delle ricorrenti sulla scorta della regola dell’efficacia pro quota dell’eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali (art. 1302 co. 2 c.c.), la quale non consente, in assenza di diversa pattuizione, di operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest’ultimo. Per cui la banca, secondo la ricostruzione offerta dalla Suprema Corte, avrebbe dovuto opporre la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei contestatari in misura pari alla metà del saldo attivo del conto corrente, attesa, giustappunto, la situazione di contitolarità del conto medesimo.
2. Alcune riflessioni
La cointestazione del conto corrente bancario è un fenomeno assai frequente nella prassi, che pone non pochi rilievi critici, specie in relazione alla determinazione della parte di saldo spettante a ciascun cointestatario del conto corrente.
In questa sede, per ragioni di opportunità, si limiterà l’indagine al problema dell’individuazione della quota di titolarità di ciascun cointestatario nell’ipotesi di conto in passivo, tralasciando il viluppo di questioni correlate alla cointestazione del conto corrente bancario (operatività con firma congiunta o disgiunta, rapporti fra i cointestatari e, tra questi e la banca, determinazione della titolarità delle quote del saldo in caso di premorienza di un intestatario, rapporti interni fra i coeredi dell’intestatario defunto e, fra questi e il cointestatario superstite) [1].
A tal fine, sembra opportuno richiamare, in breve, l’attuale disciplina in tema di compensazione fra crediti e debiti vantati rispettivamente dalla banca e dal correntista.
Anzitutto, come è noto, viene in rilievo l’art. 1302 co. 2 c.c., secondo cui “a uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo”. Tale disposizione introduce la regola dell’efficacia pro quota dell’eccezione di compensazione opposta dal debitore a uno dei creditori, in omaggio al principio generale per cui i fatti e gli atti che concernono l’esistenza e la quantità del credito si riflettono pienamente nella sfera di tutti i soggetti del rapporto solidale, ancorché l’effetto estintivo si sia verificato verso uno solo di essi.
Altrettanto nota e condivisa è l’opinione secondo cui, ai fini dell’operatività della compensazione legale, i crediti reciproci debbano, cumulativamente, presentare i caratteri dell’omogeneità, della liquidità e dell’esigibilità (art. 1243 c.c.).
Ulteriormente proseguendo, viene in rilievo l’art. 1853 c.c., il quale ammette apertis verbis siffatto modo di estinzione del debito, laddove stabilisce che “se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, …, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.” La norma in esame sembra, quindi, garantire la banca da ogni scoperto, consentendo – salva diversa manifestazione di volontà da parte del cliente – la compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente in essere fra le due parti, mediante l’immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto [2]. Può pertanto immaginarsi una compensazione parziale tra il rapporto cointestato e quello personale sino all’ammontare della quota cointestata spettante al debitore [3].
Ed infine, l’art. 1854 c.c. che disciplina, invece, l’ipotesi del conto corrente cointestato, in cui gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Tale previsione (rafforzativa del generale disposto di cui all’art. 1294 c.c.) sancisce la solidarietà dei contestatari del conto corrente sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, nei confronti dell’intermediario in ordine al saldo del conto e trova la sua giustificazione nell’unicità del rapporto negoziale.
A fronte del quadro normativo innanzi richiamato, la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione nella sentenza annotata, sembra dunque applicare correttamente l’istituto della compensazione legale in materia di operazioni bancarie in conto corrente (con pluralità di intestatari), il quale non può prescindere dalla disciplina contenuta negli artt. 1302 co. 2 c.c. e 1298 co. 1 c.c. (quest’ultimo, prescrive che “nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi”), secondo cui le quote dei cointestatari si presumono uguali, salva una diversa pattuizione delle parti.
Coerentemente con quanto innanzi rilevato, autorevole dottrina ritiene che la disciplina legale sulla contitolarità del conto corrente bancario riguardi precipuamente i rapporti esterni, per tali intendendosi quelli tra i cointestatari e la banca, non involgendo questioni attinenti alla quota di titolarità del credito (o del debito) di ciascun cointestatario [4].
L’interpretazione offerta dalla dottrina testé richiamata affronta il tema della compensazione nel contratto di conto corrente cointestato osservando che essa può avvenire nei limiti prescritti dall’art. 1302 co. 2 c.c..
D’altra parte, la questione relativa alla determinazione della quota di titolarità di ciascun cointestatario del conto corrente, investe anche un altro aspetto molto ricorrente nella prassi bancaria: l’ipotesi del pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore esecutato. La questione da ultimo posta in risalto riguarda, in particolare, l’estensione del vincolo di indisponibilità che consegue alla notifica del pignoramento sull’intero saldo attivo del conto corrente ovvero sulla quota parte dello stesso. Procedendo dagli esiti (piuttosto incerti) a cui il dibattito è approdato, senza troppo indugiare sulle diverse opinioni emerse in dottrina, ritengo – sulla scorta del particolare regime di contitolarità conseguente alla cointestazione del conto corrente – che la notifica del pignoramento abbia come conseguenza quella di rendere indisponibile la sola quota del debitore espropriato, ripartita in misura uguale agli altri cointestatari, secondo quanto previsto dall’art. 1298 co. 1 c.c. [5].
In chiusura di analisi, una breve notazione meritano i rilievi critici sollevati avverso la tratteggiata parziarietà passiva dei saldi negativi di conto. In dottrina, vi è chi sostiene la prevalenza della disciplina legale in tema di operazioni in conto corrente su quella generale della compensazione, in forza del principio lex specialis derogat generali. Ne consegue, ai nostri fini, la possibilità per la banca di procedere alla compensazione di un proprio credito nei confronti del correntista con le somme risultanti su altro conto, ovvero, nell’ipotesi di contitolarità del conto, compensare i reciproci debiti sino a concorrenza dell’intero saldo attivo risultante dal conto corrente, prescindendo, in tale ultima ipotesi, dall’individuazione della quota di titolarità di ciascun cointestatario [6].
All’esito della succinta rassegna degli orientamenti formatisi intorno alla compensazione fra conti correnti intestati a più persone, ne risulta un quadro in cui l’interprete è ammesso a verificare, nel singolo caso concreto, se le poste passive traggono dallo stesso rapporto contrattuale e, in caso di esito positivo, muoversi verso la determinazione della quota di saldo spettante a ciascun contitolare.
di Alessio De Rita - 19 Giugno 2023
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[1] Al riguardo si leggano A. Costa, “Conto corrente bancario cointestato e morte del contitolare”, in I Contratti 2/2021; G. Magri, “Compensazione e contratto di conto corrente: tra dissenso del correntista e vessatorietà”, in Giurisprudenza Italiana 11/2021; R. Mazzariol, “Conto corrente cointestato e morte di un correntista: alle soglie di un nuovo contrasto”, in NGCC 5/2020; M. Rubino De Ritis, “La cointestazione del conto corrente bancario nell’interesse di uno solo dei contitolari”, in Banca Borsa e Titoli di Credito, fasc. 4, 2011; E. Minervini, “In tema di conto corrente bancario cointestato e di morte del cointestatario”, in Banca Borsa e Titoli di Credito, fasc. 6, 2017; C. L. Appio, “La compensazione “legale” fra conti correnti bancari intestati ad un medesimo soggetto: il punto di vista dell’arbitro bancario e finanziario”, in Persona e Mercato, 4/2020.
[2] In tal senso sembra deporre la Corte di Cassazione nn. 1445/2020; 12953/2016.
[3] Posizione condivisa in dottrina A. Costa, “Conto corrente bancario cointestato e morte del contitolare”, in I Contratti 2/2021, pag. 218. Sul punto, Corte di Cassazione n. 10024/2023 ritiene, per converso, che la solidarietà passiva non opera con riferimento ai rapporti che i cointestatari del conto o uno di essi intrattengono con la banca in virtù di un distinto rapporto contrattuale, in quanto la solidarietà è predicata solo con riferimento al saldo del conto cointestato.
[4] R. Mazzariol, “Conto corrente cointestato e morte di un correntista: alle soglie di un nuovo contrasto”, in NGCC 5/2020, pag. 1201.
[5] M. Marchesi, “Cointestazione del conto corrente bancario e pignoramento: le “regole di condotta” per la banca”, in Banca Borsa e Titoli di Credito, fasc. 2, 2017, pagg. 262 – 263; A. Costa, op. cit., pag. 219.
[6] G. Magri, “Compensazione e contratto di conto corrente: tra dissenso del correntista e vessatorietà”, in Giurisprudenza Italiana, 11/2021, pag. 2353; A. Costa, op. cit., pagg. 217 – 218.
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