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Quali limiti al diritto di critica del lavoratore?

Immagine del redattore: Avv. Alessio De RitaAvv. Alessio De Rita

👉 Il diritto di critica trova fondamento nell’art. 21 Cost., nell’art. 10 della Cedu e nell’art. 1 dello Statuto dei lavoratori.


👉 Il diritto di critica si esercita attraverso la esternazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, reca con sé, di regola, un giudizio negativo, di disapprovazione dei comportamenti altrui o di dissenso rispetto alle opinioni altrui.

 

👉 La giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione.

 

👉 Proprio in tema di esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, la S.C. ne ha affermato la legittimità ove il prestatore si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa.


⚖️ In virtù di quanto sopra, la S.C. con ordinanza n. 3627/2025 ha affermato che non viola il criterio della pertinenza il medico che inoltra a tutti i colleghi del reparto, oltre che al dirigente della struttura, una e-mail in cui lamenta di essere stato escluso dall'attività in sala operatoria, così come non viola la continenza formale - in considerazione delle origini e della storia personale del lavoratore - la frase “Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io”.



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